Art. 23.
(Agevolazioni fiscali per gli esercenti).

      1. Gli esercenti che hanno programmato nell'esercizio fiscale di riferimento almeno il 40 per cento di film nazionali ed europei possono godere dei benefìci fiscali previsti dagli articoli 8 e 21. Per beneficiare dell'agevolazione, gli utili dichiarati dalle imprese di esercizio cinematografico devono essere impiegati esclusivamente nella ristrutturazione, ammodernamento e apertura di nuove sale cinematografiche da parte di soggetti già esercenti sale cinematografiche.