1. Gli esercenti che hanno programmato nell'esercizio fiscale di riferimento almeno il 40 per cento di film nazionali ed europei possono godere dei benefìci fiscali previsti dagli articoli 8 e 21. Per beneficiare dell'agevolazione, gli utili dichiarati dalle imprese di esercizio cinematografico devono essere impiegati esclusivamente nella ristrutturazione, ammodernamento e apertura di nuove sale cinematografiche da parte di soggetti già esercenti sale cinematografiche.